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Forme societarie
La Joint Venture
La JV è un tipo di società di capitali, in cui l'oggetto sociale può essere molto ampio e comprendere attività produttive, commerciali (limitatamente ai propri prodotti) o, più recentemente, di servizi. La JV si divide in "EquityJoint Venture" e "Cooperative Joint Venture" (o "Contractual Joint Venture").
La Equity Joint Venture è una società a responsabilità limitata, di diritto cinese, nella quale un partner straniero (o più) detiene (ha contribuito) una quota del capitale; di norma almeno il 25% (ma non più del 99%).
In mancanza di indicazioni legislative precise, una prassi non scritta fissa il capitale sociale minimo indicativamente a 1,000,000 RMB (circa 110,000 EUR). I soci possono contribuire con tecnologia, macchinari ed immobili, oltre che con valuta. Nel periodo di durata della JV, non è di norma possibile ridurre il capitale sociale, salva autorizzazione specifica delle autorità competenti.
I profitti vengono ripartiti tra i soci secondo le quote di partecipazione al capitale sociale; la responsabilità dei soci è limitata al capitale contribuito.
La EJV ha di norma una durata stabilita tra i 10 ed i 20 anni; tale durata può essere estesa per altri 10 o 20 anni per comune accordo fra le parti.
La procedura di costituzione di una EJV
La EJV è costituita sulla base di un contratto (l'atto costitutivo) concluso tra la parte cinese (persona giuridica) e quella/e straniera/e (persona fisica o giuridica). Al contratto si accompagna uno statuto, contenente le regole di gestione della società. Il contratto e lo statuto, entrambi soggetti inderogabilmente alla legge cinese, saranno oggetto di approvazione.
Schematicamente, chi decida di costituire una EJV nella PRC deve occuparsi, nell'ordine, della:
a) ricerca del partner;
b) negoziazione preliminare - redazione di una lettera d'intenti;
e) predisposizione di uno studio di fattibilità;
d) redazione del contratto e dello statuto;
e) approvazione da parte del MOFCOM o del suo sostituto locale e registrazione da parte del SAIC (Business Licence);
f) successivi adempimenti.
a) Ricerca del partner
L'investitore straniero che sia interessato a costituire una EJV in Cina deve passare naturalmente attraverso la prima fondamentale fase di identificazione (o selezione/indagine) del partner.
Trattando questa relazione soprattutto degli aspetti legali degli investimenti, non possiamo che dedicare qualche cenno a tale problema.
Consigliamo in particolare di far procedere la ricerca dalla definizione del profilo del partner ideale, indicando ed investigando almeno quanto segue, da verificare poi concretamente nel corso delle trattative:
• l'effettiva identità di interessi tra l'investitore straniero ed il partner cinese;
• il tipo di impresa, assetto proprietario (azienda statale, collettiva o municipale, Joint Venture straniera, azienda privata);
• la dimensione dell'impresa;
• l'esistenza o meno di una propria rete commerciale;
• la tecnologia e il tipo di impianto;
• l'esistenza o meno di una affidabile fonte di approvvigionamento di materie prime sul mercato cinese;
• la qualità e la preparazione della manodopera eventualmente ceduta dal partner cinese alla JV;
• le caratteristiche del management e, soprattutto, chi realmente ha potere decisionale all'interno dell'impresa cinese;
• l'affidabilità, la solidità finanziaria e la redditività economica.
In merito a quest'ultimo punto, sicuramente uno dei più importanti, è bene notare che non esiste al momento attuale una fonte di informazioni attendibile sulla salute finanziaria e sulla situazione patrimoniale del partner prescelto.
Esistono solo pochissimi casi in Cina di bilanci certificati. Anche se vi sono obblighi di legge in merito, la certificazione del bilancio è una prassi ancora limitata ai grandi gruppi statali ed a poche aziende private, oltre a quelle società (sempre di più) quotate nelle borse di Shenzhen o Shanghai.
b) La lettera d'Intenti
Una volta identificato il partner, considerato che i tempi di elaborazione del contratto e degli altri documenti richiesti possono essere piuttosto lunghi, la prassi è quella di concludere una lettera d'intenti tra le parti, che definisca le intenzioni ed i tempi e modi per la realizzazione del progetto comune. Tale documento non è impegnativo e le condizioni in esso contenute possono essere modificate, su accordo delle parti, nel contratto di EJV.
Non si tratta tuttavia di una scrittura generica: la legge richiede che siano specificati l'oggetto e le motivazioni della Joint Venture; il valore di massima del capitale e degli investimenti previsti; la distribuzione del capitale e degli investimenti tra le parti; la struttura decisionale ed amministrativa.
Seppur non vincolante, in realtà si tratta di un passaggio chiave: solo in possesso di una lettera di intenti (e di uno studio preliminare di fattibilità) il partner cinese potrà presentarsi alle autorità competenti per ottenerne l'autorizzazione al proseguimento delle trattative (Approvai of Project Proposai).
e) Lo studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità è sostanzialmente un business pian che analizza lo sviluppo prevedibile della Joint Venture e deve contenere tutti i dati tecnici relativi al progetto di collaborazione industriale.
In particolare, il FS deve includere:
• informazioni generali in merito a: (a) le parti della JV; (b) gli obiettivi, la forma societaria e la struttura gestionale; (e) l'ammontare dell'investimento totale e gli eventuali mezzi di finanziamento;
• informazioni in relazione al mercato del prodotto o dei prodotti facenti parte dell'oggetto della società; l'analisi dovrebbe indicare se tali prodotti sono già importati o prodotti in Cina e se sì, in quale quantità, un'analisi della produzione dell'eventuale concorrenza locale (industrie cinesi o straniere che operano nello stesso settore e si occupano di prodotti simili o uguali);
• piano di produzione: obiettivi di massima su\Youtput annuale della Joint Venture; previsioni per i primi anni; strumenti e mezzi da utilizzarsi per lo stoccaggio dei prodotti e il loro trasporto; strumenti adottati per il controllo di qualità;
motivi per i quali, in base alla situazione di mercato, è opportuno costituire una Joint Venture;
tecnologia richiesta e macchinari utilizzati, con la specificazione di quali verranno contribuiti in apporto dal partner straniero e quali saranno reperiti sul mercato interno;
descrizione del sito in cui verrà effettuata la produzione e spiegazione della scelta; se già esistenti, la proprietà, il numero ed il tipo degli edifici e delle altre infrastrutture che la Joint Venture ritiene necessarie alle esigenze della produzione; eventuali lavori di ammodernamento;
fonti di materie prime: beni necessari e fonti del loro reperimento;
approvvigionamento di acqua, corrente elettrica, gas; allacciamento alla rete telefonica, ecc.;
misure di protezione ambientale;
utilizzo di brevetti e marchi;
numero dei dipendenti necessari alla produzione e loro mansioni di massima;
assetto retributivo e previdenziale; incentivi e benefits; eventuali programmi di addestramento, ecc. E precisazione del numero dei quadri dirigenti del settore produzione, con le loro responsabilità.
d) Il contratto, lo statuto
Successivamente alla preparazione e presentazione del FS alle autorità locali, è necessaria la stesura del contratto (JV Contract: JVC), al quale va allegato lo Statuto (JV Articles of Association: JVA) della nuova società.
Il Contratto e lo Statuto sono approvati dal MOFCOM (dal sostituto locale) e, se necessario, da altre autorità, in particolare per gli investimenti appartenenti ai settori "limitati" di cui al Catalogo.
Accade spesso che il partner cinese chieda di utilizzare un modello contrattuale "standard" predisposto dal MOFCOM. Tale modello, estremamente protettivo della parte locale, deve essere utilizzato soltanto come riferimento: è consigliabile l'adozione di testi redatti appositamente, che rispecchino gli accordi specifici delle parti e bilancino le esigenze di protezione.
Il contratto deve contenere indicazioni in relazione all'investimento totale ed al capitale registrato, all'oggetto sociale, al Board of Directors, ai diritti e doveri dei partner, i loro apporti, le quote, la durata della EJV, le cause di dissoluzione, le responsabilità inerenti alla violazione del contratto, ecc.
A proposito dell'investimento il capitale minimo per le EJV è indicato solo per prassi (1,000,000 RMB), essendo tuttavia la EJV soggetta ad approvazione del governo, tale approvazione può essere negata nel caso in cui l'investimento venga considerato inadeguato rispetto all'oggetto sociale previsto.
Notiamo inoltre che nella terminologia cinese l'investimento totale, da precisare nel contratto, indica il capitale totale necessario per la realizzazione del progetto. Esso comprende quindi sia il capitale effettivamente versato (e che la terminologia cinese definisce capitale registrato) sia l'insieme dei prestiti ed altri finanziamenti cui la società ricorrerà dopo la costituzione.
La legge stabilisce una proporzione tra l'investimento totale ed il capitale registrato.
| Investimento totale |
Capitale registrato |
| Meno di 3 milioni di USD |
almeno i 7/10 |
| Tra i 3 milioni di USD ed i 10 milioni di USD |
almeno 1/2 |
| Se l'investimento totale è inferiore ai 4.2 milioni di USD, il capitale registrato non può essere inferiore a 2.1 milioni di USD |
|
| Tra i 10 milioni di USD ed i 30 milioni di USD |
almeno i 2/5 |
| Se l'investimento totale è inferiore ai 12.5 milioni di USD, il capitale registrato non può essere inferiore a 5 milioni di USD |
|
| Oltre i 30 milioni di USD |
almeno 1/3 |
| Se l'investimento totale è superiore ai 36 milioni di USD, il capitale registrato non può essere inferiore a 12 milioni di USD |
|
Il contratto deve inoltre fissare i tempi e le modalità degli investimenti; le parti possono scegliere, in base alla legge, di versare il capitale in un'unica soluzione, entro 6 mesi dalla registrazione della società, oppure di versare in diverse soluzioni. In questo caso però i partner hanno l'obbligo di versare almeno il 15% del capitale entro 90 giorni dal rilascio della licenza (Business Licence).
Disposizioni attuative prevedono che i soci debbano versare tutto il capitale in un periodo compreso tra un anno e i tre anni dalla data di rilascio della Business Licence, in base all'entità del capitale registrato, secondo il seguente schema:
| CAPITALE REGISTRATO |
LIMITE DI TEMPO |
| Inferiore o uguale a 500,000 USD |
12 mesi |
| Compreso tra i 500,000 USD e 1 milione di USD (incluso) |
18 mesi |
| Compreso tra 1 milione e 3 milioni di USD (inclusi) |
24 mesi |
| Compreso tra 3 milioni e 10 milioni di USD (inclusi) |
36 mesi |
| Oltre i 10 milioni di USD |
deciso dall'autorità competente |
I termini concessi per il versamento variano se la
JV viene costituita attraverso l'acquisizione di quote societarie o di beni di una società già esistente.
Il governo
cinese, ed in particolare il SAIC, ha recentemente intensificato i controlli sulle società con
investimento straniero per verificare l'effettivo versamento di capitale ed ha liquidato numerose
JV per violazioni di tali norme.
Come sopra ricordato, le parti possono contribuire al capitale della
EJV apportando valuta, tecnologia, macchinari,
immobili di cui siano proprietarie.
L'apporto costituito da tecnologia non può superare il 20% del capitale registrato e deve essere supportato dalla relativa documentazione (
brevetti,
marchi, modelli di utilità, disegni e piante per il know-how).
La
Legge prevede che il valore di ogni apporto straniero in macchinari venga stimato dall'ufficio statale competente (CIQ), al termine della valutazione l'ufficio rilascerà un apposito certificato.
L'operazione di valutazione è obbligatoria. Di solito le autorità procedono all'operazione attraverso vari metodi, tra i quali anche indagini effettuate nel mercato interno ed estero, oltre al cosiddetto esame "on the spot su macchinari ed impianti.
Uno dei problemi posti da tale normativa è che la valutazione, prevedendo esami "on the spot, avviene dopo che i macchinari sono già arrivati in
Cina. Nel caso in cui il valore dei macchinari risultante dalla perizia del CIQ sia inferiore rispetto a quello stabilito dalle parti nel contratto, la normativa non prevede alcuna conseguenza diretta ma lascia aperte due alternative: (a) l'integrazione in valuta della differenza di valore accertata ovvero (b) la possibilità di chiedere una nuova perizia e di risolvere la questione, in via transattiva, tra le parti.
Relativamente al problema dell'esenzione dazi e VAT relativa ai beni contribuiti in conto capitale è bene chiarire che si tratta di una questione costantemente soggetta a revisione. Il regime attuale (ma conviene verificare, caso per caso e volta per volta) può essere approssimativamente riassunto come segue: sono esenti da dazio e VAT quei beni contribuiti in conto capitale o che vengono acquistati per l'attività della
JV (ad esempio, i macchinari necessari all'attività produttiva) relativamente a progetti "incoraggiati" (il riferimento è al Catalogo), che prevedono un trasferimento di tecnologia. A questo proposito un'attenta formulazione dell'oggetto sociale può essere di
aiuto. Esiste peraltro un elenco di beni che non possono comunque essere importati in esenzione.
Per i beni strumentali necessari alla produzione, esistono anche agevolazioni (prevalentemente esenzioni dal pagamento di VAT) relativamente all'acquisto di macchinari
cinesi.
Infine, lo Statuto integra il contratto e contiene disposizioni sull'ordinamento interno della società (composizione, limiti e poteri del Board of Directors, responsabilità del direttore generale) come pure
informazioni più dettagliate sui partner ed i loro legali rappresentanti.
e) Approvazione e registrazione
La domanda di approvazione della EJV va presentata all'organismo competente ovvero al MOFCOM. Dal 1988, la legge delega ai dipartimenti locali del MOFCOM l'approvazione dei progetti di Joint Venture: tale approvazione è delegata alle amministrazioni delle province, di alcune città a regime speciale (in tutto circa 20) e delle Zone Economiche Speciali, oltre che delle regioni autonome, per investimenti inferiori ai 30 milioni di dollari. Le province (che corrispondono alle nostre regioni) hanno però il diritto di delegare a loro volta l'approvazione di progetti alle città più importanti rientranti nella loro competenza.
I documenti principali al fine della necessaria autorizzazione sono i seguenti:
a) Domanda di costituzione di JV;
b) Studio di fattibilità preparato dalle parti - FS;
e) La lettera di intenti - LOI;
d) Il contratto di EJV - JVC;
e) Lo statuto- JVA;
f) I nominativi del presidente, del vice-presidente e dei consiglieri della JV.
Tutti i documenti devono essere redatti in cinese. Alcuni (in particolare il FS, la LOI, il JVC ed il JVA) possono essere redatti anche in una lingua straniera ed entrambe le versioni potranno avere uguale validità, anche se in alcuni casi il partner cinese o le autorità pretenderanno che la versione cinese sia quella prevalente.
Dopo l'approvazione dell'organismo competente, che giunge di norma dopo circa 2-3 mesi (nella pratica si sono riscontrati casi in cui l'approvazione è giunta in tempi notevolmente più brevi), la società si registra presso la locale sezione del SAIC, dalla quale ottiene la licenza di esercizio (Business Licence).
Le successive modifiche al Contratto e/o allo Statuto sono sottoposte alla medesima procedura: ogni modificazione della struttura interna, della ripartizione delle quote, eventuali aumenti di capitale, la dissoluzione e la liquidazione della società andranno comunicate all'organismo competente per l'approvazione e registrate presso il SAIC.
In particolare l'approvazione è necessaria anche per la cessione di quote a terzi, a condizione che gli altri soci, che peraltro godono di un diritto di prelazione sulle quote, abbiano espresso il loro preventivo consenso alla cessione.
Va rilevato che negli ultimi anni si è registrato il progressivo interferire del SAIC (che normalmente dovrebbe limitarsi a registrare l'avvenuta approvazione da parte del MOFCOM) nella procedure di approvazione in senso proprio, con richiesta di modifiche al contratto di Joint Venture già approvato dal MOFCOM.
f) Successivi adempimenti
Dal momento in cui la nuova società ottiene la Business Licence, gli amministratori devono adempiere a diversi oneri; in particolare, entro 30 giorni dall'ottenimento della licenza di esercizio, la società deve essere registrata (a) agli ufficio imposte competenti (Locai e State), (b) al locale ufficio per il controllo del Foreign Exchange, (e) all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, (d) all'ufficio del lavoro, (e) all'ufficio doganale, (f) all'ufficio locale per il controllo statistico.
La società dovrà poi procedere, se del caso, alla richiesta per il diritto d'uso sul terreno.
Gestione ed amministrazione delle Joint Venture
A tutte le FIEs, incluse quindi anche le JV che adottano la forma della responsabilità limitata, possono applicarsi, come già detto, alcune delle disposizioni della "Company Law".
L'articolo 24 delle "CJV Regulations" prevede che l'organo deliberativo ed amministrativo della CJV possa essere il "Board of Directo rs" o il "Joint-Management Committee". Tale organo viene definito come la "authority" della CJV, che delibera su tutte le materie importanti. Non è chiaro invece se anche per la "Legai person CJV" sia possibile adottare la struttura della società a responsabilità limitata di diritto cinese.
I membri del Board, che vengono nominati dai soci in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta (nelle CJV vi è tuttavia libertà maggiore di determinazione in tal senso), debbano essere almeno tre e che durino in carica per quattro anni, termine rinnovabile.
La convocazione del Board deve essere almeno annuale (è possibile però convocare riunioni straordinarie) ed il quorum per la validità della riunione stessa deve essere di almeno 2/3. La riunione viene presieduta di regola dal Chairman, che è anche il legale rappresentante della società o, in sua assenza, dal Deputy Chairman.
La legge ammette inoltre il rilascio di una delega da parte di un consigliere ad un terzo (o ad un altro dei consiglieri stessi) per la partecipazione alle riunioni del consiglio.
II Board delibera normalmente a maggioranza semplice o qualificata. La legge prevede però alcune delibere per la cui validità è necessaria l'unanimità dei consiglieri presenti e votanti, in dettaglio:
• modifiche allo statuto;
• liquidazione e scioglimento della Joint Venture;
• aumento del capitale o cessione a terzi della partecipazione di uno dei soci (il MOFCOM ammette generalmente deroghe previste da contratto a tale disposizione se la società cessionaria è una collegata della cedente);
• fusione della Joint Venture con altre entità.
Le "CJV Regulations" aggiungono alle materie precedenti anche l'obbligo di deliberare all'unanimità sulla costituzione di ipoteca sui beni della CJV o sulla trasformazione della CJV in un altro tipo di società a capitale straniero.
Nello Statuto è possibile naturalmente prevedere con maggior precisione i meccanismi di funzionamento del Board, così come le maggioranze necessarie per le delibere del Board, nel rispetto delle disposizioni imperative di legge.
Il Board of Directors nomina un General Manager che è incaricato della gestione ordinaria della società nel suo insieme. Sia nello Statuto che, alternativamente, durante la prima riunione del Board, è possibile definire con maggior precisione i poteri e le responsabilità del General Manager e degli altri dirigenti.
Al General Manager la legge infine affianca uno o più Deputy General Manager, i quali possono essere assegnati a mansioni specifiche oppure essere più semplicemente incaricati di "assistere" il primo.
È possibile (e solito) prevedere nello Statuto che il General Manager venga nominato dal Board su "indicazione" di uno dei soci. Nella Joint Venture in cui il socio straniero non abbia una partecipazione maggioritaria rilevante, alla presenza di un General Manager di "nomina" straniera consegue solitamente la richiesta dal socio cinese di acquisire più poteri nel Board o di nominare un Deputy General Manager.
La presenza di un Deputy General Manager può creare a volte problemi di gestione, soprattutto nel caso in cui alla norma di cui all'articolo 40 delle "EJV Regulations" ("il General Manager deve consultare il Deputy General Manager prima di prendere decisioni sulle materie più importanti") venga data interpretazione estensiva, anche a seguito di una malaccorta redazione dello Statuto.
La legge si pone tuttavia a tutela degli interessi societari quando prevede che né i membri del Board, né il General Manager né il suo Deputy possano ricoprire posizioni simili, o comunque "partecipare" alle attività di società concorrenti della Joint Venture Poche parole vengono infine spese nelle leggi sulle EJV e CJV per definire diritti, doveri e responsabilità degli amministratori e dei dirigenti. L'unica norma di qualche rilievo è quella che consente al Board of Directors di licenziare in tronco i dirigenti anche contro la volontà del socio che li ha nominati, nel caso in cui essi si siano resi colpevoli di corruzione o di grave inadempienza dei propri doveri (art. 41).
Per gli amministratori invece è necessario ricollegarsi alle norme del codice penale in materia ed alla "Company Law"'.
In materia di amministratori infatti, gli articoli 57 e seguenti della Company Law:
a) negano la possibilità di ricoprire le cariche di amministratori, membri del Supervisory Committee e dirigenti a coloro i quali sono stati condannati per reati connessi all'amministrazione della società oppure occupino una carica all'interno della Pubblica Amministrazione cinese;
b) prevedono un dovere generale per gli stessi di svolgere i loro compiti nei modi previsti dallo Statuto e di proteggere gli interessi della società;
e) prevedono un divieto per gli amministratori e dirigenti di adottare comportamenti lesivi dell'integrità patrimoniale della società, utilizzando i fondi per scopi personali o per costituire garanzie a favore di debiti dei soci o di altri individui;
d) estendono infine anche agli amministratori il divieto di occupare posizioni in società concorrenti previsto dalle leggi speciali sulle EJV e di rivelare informazioni riservate;
e) creano infine un regime di responsabilità degli amministratori, dei membri del Supervisory Committee e dei dirigenti per la violazione di leggi e regolamenti dello Stato o delle disposizioni dello Statuto.
Vicende modificative del rapporto societario
Per diversi motivi, molte FIEs stanno andando incontro a radicali processi di riorganizzazione e trasformazione. Da una parte, per molti investitori è giunto il momento di trovare un assetto organizzativo nuovo alle molteplici attività precedentemente avviate in Cina; ancora, può essere diventato necessario reperire capitali freschi per le sopravvenute esigenze della produzione o trasferire, per ragioni prevalentemente fiscali, il controllo dell'investimento ad altra controllata o holding company. In altri casi, non infrequenti purtroppo, possono essere sopravvenuti dei problemi: difficoltà di liquidità di uno dei partner; impossibilità di una delle parti di effettuare le contribuzioni a capitale previste nel contratto o, più semplicemente, disaccordo tra le parti in merito alla gestione dell'impresa.
Nel maggio del 1997 il SAIC ed il MOFCOM hanno congiuntamente emanato un regolamento ("Changes in Equity Interest of Investors in FIEs Several Provisions") che rappresenta il primo intervento legislativo specificamente dedicato alle modificazioni delle partecipazioni nelle FIEs ("Regulations").
La casistica della legge, molto vasta e passibile di interpretazione estensiva, è riassumibile in due settori principali: (a) modificazione della partecipazione e (b) regolamentazione nel caso di cespiti prestati in garanzia.
In merito al primo punto, le Regulations puntualizzano che non tutti i trasferimenti (e le eventuali modificazioni) sono ammessi (per esempio è vietata la trasformazione di una JV in WFOE in quei settori dove le WFOE non possono operare). Se le conseguenze del trasferimento non sono vietate dalle legge, le parti, o meglio la FIE, possono chiedere all'autorità competente l'autorizzazione all'operazione.
L'autorizzazione governativa rimane il principio cardine delle Regulations e delle relative disposizioni sono per la maggior parte una specificazione dettagliata di quali documenti debbano essere presentati (ed a quale ente) per ottenere l'autorizzazione.
Se ciò contribuisce ad una maggiore certezza di diritto in un settore dove l'investitore straniero era lasciato sostanzialmente in balia dell'amministrazione locale competente, va peraltro osservato che rimane tuttora incerto quali fattori "sostanziali" (cioè non legati a vizi formali di presentazione della richiesta) faranno accogliere o rigettare una domanda di trasferimento o di trasformazione.
Altra parte delle Regulations è poi intesa a chiarire quali documenti e quali autorizzazioni siano necessarie affinché un investitore possa legittimamente offrire in garanzia la propria partecipazione ad una FIE.
Le Regulations prevedono che la garanzia risulti da atto scritto tra creditore e debitore. L'accordo deve ottenere l'assenso degli altri investitori (da esprimersi attraverso una specifica delibera del Board of Directors) e dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del MOFCOM competente. Una volta ottenuto l'assenso del MOFCOM tutta la documentazione dovrà essere depositata anche presso il SAIC per la relativa registrazione.
La procedura è più complessa nel caso in cui il beneficiario della garanzia sia un soggetto non cinese. Le previsioni delle Regulations interpretate alla luce delle "PBOC, Administration of the Provision of Security to Foreign Entities by Domestic Institutions Inside China Procedures" fanno concludere infatti che in tal caso sia necessaria l'approvazione preventiva del SAFE, a pena della nullità della garanzia, e, successivamente, del MOFTEC.
La Cooperative Joint Venture (o "Contractual Joint Venture") è una forma societaria caratterizzata da una flessibilità maggiore, per i seguenti motivi:
a) i diritti e gli obblighi, come la misura della ripartizione dei profitti e delle perdite, sono stabiliti dai partners nel contratto di costituzione della CJV e non sono legati alla quota di capitale sottoscritta;
b) non vi è alcun limite minimo alla quota di partecipazione straniera;
e) la responsabilità dei soci può essere o meno limitata al capitale sociale; d) la durata (minima) non è stabilita dalla legge.
È da notare che con una CJV si può:
• dar vita ad una nuova società che assume personalità giuridica cinese con responsabilità limitata (nel qual caso la disciplina applicabile è molto simile a quella della EJV); oppure • creare una semplice "partnership" (non dando origine ad alcuna nuova entità giuridica separata da quella delle costituenti).
La prassi e la dottrina sono soliti distinguere quindi all'interno del genus CJV due species, proprio in base alla creazione o meno di un nuovo soggetto di diritto:
• la CJV "ibrida", dotata di personalità giuridica (cioè autonomia patrimoniale perfetta) rispetto a quella dei costituenti;
• la CJV "pura" che non vede la nascita di una persona giuridica nuova e non è dotata di autonomia patrimoniale.
Anche la CJV viene costituita sulla base di un contratto tra la parte cinese e quella straniera, approvato dal MOFCOM, o dal suo sostituto locale, in forme simili a quelle per l'approvazione della EJV.